Art. 31 — Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005
All'articolo 37 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «Il certificatore qualificato o accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «Il prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
- b)al comma 2, primo periodo, la parola: «certificatore» e' sostituita dalla seguente «prestatore» e, al secondo periodo, la parola: «certificatore» e' sostituita dalle seguenti: «prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
- c)al comma 3 la parola: «certificatore» e' sostituita dalla seguente: «prestatore»;
- d)al comma 4 le parole «certificatore accreditato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1»;
- e)al comma 4-bis, le parole: «certificatore qualificato» sono sostituite dalle seguenti: «prestatore di cui al comma 1» e le parole: «un certificatore» sono sostituite dalle seguenti: «un prestatore di servizi fiduciari qualificato»;
- f)dopo il comma 4-bis e' aggiunto, infine, il seguente: «4-ter. Nel caso in cui il prestatore di cui al comma 1 non ottemperi agli obblighi previsti dal presente articolo, AgID intima al prestatore di ottemperarvi entro un termine non superiore a trenta giorni. In caso di mancata ottemperanza entro il suddetto termine, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 32-bis; le sanzioni pecuniarie previste dal predetto articolo sono aumentate fino al doppio.».
Testo vigente dal 13 settembre 2016
