Art. 33 — Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198

L'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «Art. 48 (Posta elettronica certificata). - 1. La trasmissione telematica di comunicazioni che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, o mediante altre soluzioni tecnologiche individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito DigitPA. 2. La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata ai sensi del comma 1, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta. 3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso ai sensi del comma 1 sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche, ovvero conformi al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1.». All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al primo periodo, dopo la parola: «preventivamente» sono inserite le seguenti: «, anche con le modalita' di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82»;
  • b)in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «La diffida e' altresi' comunicata dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di servizi pubblici interessati al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.».

Testo vigente dal 10 gennaio 2011

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 33, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-30;235~art33 · fonte del testo

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