Art. 2 — Modifiche all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla rubrica, la parola: «portuali» e' sostituita dalla seguente: «portuale»;
- b)al comma 1, lettera f) la parola: «Jonio» e' sostituita dalla seguente: «Ionio»;
- c)al comma 2, dopo le parole: «dall'articolo 22, comma 2» sono aggiunte le seguenti: «, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169» e dopo le parole: «2-bis» sono soppresse le parole: «del presente articolo»;
- d)al comma 2-bis, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) il trasferimento di un porto a una diversa Autorita' di sistema portuale, previa intesa con le regioni nel cui territorio hanno sede le Autorita' di sistema portuale di destinazione e di provenienza.»;
- e)al comma 4, lettera c), le parole: «, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» sono soppresse;
- f)al comma 4, lettera e), dopo la parola: «circoscrizione» sono aggiunte le seguenti parole: «, in forza di quanto previsto dalla presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna. Per la gestione delle attivita' inerenti le funzioni sul demanio marittimo le Autorita' di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo del demanio marittimo (S.I.D.);»;
- g)al comma 4, lettera f), la parola: «promuove» e' sostituita dalle seguenti: «promozione e coordinamento di»;
- h)il comma 13 e' soppresso.
Testo vigente dal 9 febbraio 2018
