Art. 2 — Modifiche all'articolo 2 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
All'articolo 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)la rubrica e' cosi' sostituita: «Organizzazioni portuali, autorita' di sistema portuale, uffici territoriali portuali e autorita' marittime»;
- b)al comma 2, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»;
- c)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Sono uffici territoriali portuali ai sensi della presente legge le strutture di cui all'articolo 6-bis.».
Testo vigente dal 31 agosto 2016
