Art. 22-bis — Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale

All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)al comma 1, lettera f), le parole: "e dello Stretto" sono soppresse;
  • b)al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: "q-bis) dello Stretto";
  • c)al comma 14, la parola: "ridotto" e' sostituita dalla seguente: "modificato". All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)il numero 6) e' sostituito dal seguente: "6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia";
  • b)e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria". All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo e' individuato nel Presidente dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella regione in cui e' istituita la ZES".

Testo vigente dal 19 dicembre 2018

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 208/2020

    Questione infondata
    9 ottobre 2020

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dalla Regione Calabria in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. e al principio di leale collaborazione - dell'art. 22- bis del d.l. n. 119 del 2018, conv., con modif., nella legge n. 136 del 2018, che modificando l'art. 6 e l'Allegato A della legge n. 84 del 1992, come novellati dal d.lgs. n. 169 del 2016, ha istituito l'Autorità di sistema portuale dello Stretto, comprensiva, tra gli altri, dei porti di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, dapprima compresi nell'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto. Il legislatore statale è intervenuto a regolare aspetti riconducibili esclusivamente a proprie potestà legislative, per cui non vengono in gioco profili richiedenti la leale collaborazione, dettando i principi fondamentali della materia dei porti e aeroporti civili, e regolando profili organizzativi fondamentali, quale la determinazione del numero delle Autorità del sistema portuale (AdSP) e la relativa istituzione (e non l'esercizio delle loro funzioni amministrative). Inoltre, deve considerarsi che queste ultime sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale - sebbene taluni aspetti della disciplina possano interferire con competenze regionali, in particolare con riferimento alle funzioni dalle stesse esercitate - per cui gli interventi legislativi di riordino di tali enti risultano espressione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti pubblici nazionali. ( Precedenti citati: sentenze n. 261 del 2015 e n. 153 del 2011 ). La giurisprudenza costituzionale ha più volte ricondotto ai principi fondamentali della materia di volta in volta interessata le norme concernenti basilari aspetti organizzativi. ( Precedenti citati: sentenze n. 256 del 2012, n. 314 del 2010, n. 207 del 2010, n. 181 del 2006 e n. 270 del 2005 ).

    Art. 22-bis Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria · Art. 117 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2018-10-23;119~art22bis · fonte del testo

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