Art. 22-bis — Disposizioni in materia di Autorità di sistema portuale
All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, lettera f), le parole: "e dello Stretto" sono soppresse;
- b)al comma 1, dopo la lettera q) e' aggiunta la seguente: "q-bis) dello Stretto";
- c)al comma 14, la parola: "ridotto" e' sostituita dalla seguente: "modificato". All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il numero 6) e' sostituito dal seguente: "6) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE E IONIO - Porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia";
- b)e' aggiunto, in fine, il seguente numero: "15-bis) AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO - Porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni e Reggio Calabria". All'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: "Nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area della ZES rientrino nella competenza territoriale di un'Autorita' di sistema portuale con sede in altra regione, il presidente del Comitato di indirizzo e' individuato nel Presidente dell'Autorita' di sistema portuale che ha sede nella regione in cui e' istituita la ZES".
Testo vigente dal 19 dicembre 2018
