Art. 4 — Modifiche all'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84
All'articolo 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modifiche:
- a)al comma 1-bis, le parole: «autorita' portuale» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale»;
- b)al comma 2, le parole: «i Ministri dei trasporti e della navigazione e dei lavori pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
- c)al comma 3, alla lettera a), dopo la parola: «commerciale» inserire le seguenti: «e logistica» e alla lettera c), dopo la parola: «passeggeri» inserire le seguenti: «, ivi compresi i crocieristi»;
- d)al comma 4, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
- e)al comma 5, le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti»;
- f)al comma 6, le parole: «autorita' portuali» sono sostituite dalle seguenti: «autorita' di sistema portuale» e le parole: «dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».
Testo vigente dal 31 agosto 2016
