Art. 3 — Modifiche all'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84
All'articolo 6-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «a» e «da» sono soppresse;
- b)al comma 1, lettera b) la parola: «rilevo» e' sostituita dalla seguente «rilievo»;
- c)al comma 1, lettera c), le parole: «di rilascio delle concessioni per periodi fino a durata di quattro anni anche determinando i rispettivi canoni,» sono soppresse e, infine, il segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»;
- d)al comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) rilascio delle concessioni per periodi di durata fino a quattro anni, previo parere della Commissione consultiva di cui all'articolo 15 e sentito il Comitato di gestione, determinando i relativi canoni.»;
- e)al comma 2, le parole: «presso un comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un comune».
Testo vigente dal 9 febbraio 2018
