All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: «Guardia costiera,» sono inserite le seguenti: «cui e' preposto un ammiraglio ispettore capo appartenente allo stesso Corpo,». All'articolo 13, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla lettera a), le parole: «di cui all'articolo 6, comma 7» sono soppresse;
  • b)alla lettera e), il segno: «.», e' sostituito dal seguente: «;»;
  • c)dopo la lettera e) e' inserita la seguente: «e-bis) diritti di porto.». All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: «, anche in deroga all'articolo 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369,» sono soppresse ed e' aggiunto in fine il seguente periodo: «La presente disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo e' disciplina speciale.»;
  • b)il comma 9 e' soppresso;
  • c)al comma 12, le parole: «lire 10 milioni a lire 60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «5164,57 euro a 30987,41 euro». All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
  • a)al comma 1, le parole: «, come individuati ai sensi dell'articolo 4, comma 3» sono soppresse;
  • b)al comma 3, le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti». All'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, il comma 2 e' soppresso. All'articolo 21, comma 4, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «limitatamente ai procedimenti gia' promossi entro la data di adozione della delibera di costituzione di cui al comma 1.». All'articolo 22, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «51,65 euro». All'articolo 24, comma 2, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81». All'articolo 25, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «lire 40» sono sostituite dalle seguenti: «0,02 euro». All'allegato A della legge 28 gennaio 1994, n. 84, al punto 6, la parola: «JONIO» e' sostituita dalla seguente: «IONIO». Nella legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «AdSP», «autorita' portuali», «autorita' portuale», «Autorita' portuali», «Autorita' portuale», «Autorita' di Sistema Portuale», «Autorita' di Sistema portuali» e «autorita' di sistema portuali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di sistema portuale». Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 novembre 1994 e' abrogato. All'articolo 86, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le parole: «disciplina della somministrazione di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disciplina della somministrazione di cui alla normativa vigente». Entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale emana il decreto di cui all'articolo 15-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'articolo 13 del presente decreto. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente dell'Autorita' di sistema portuale adotta il Piano di cui all'articolo 8, comma 3, lettera s-bis), della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall'art. 7 del presente decreto.

Testo vigente dal 9 febbraio 2018

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;232~art15 · fonte del testo

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