Art. 67 — Criteri per l'applicazione delle sanzioni
Nell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni accessorie, previste nel presente Titolo, il Ministero dell'economia e delle finanze e le autorita' di vigilanza di settore, per i profili di rispettiva competenza, considerano ogni circostanza rilevante e, in particolare, tenuto conto del fatto che il destinatario della sanzione sia una persona fisica o giuridica:
- a)la gravita' e durata della violazione;
- b)il grado di responsabilita' della persona fisica o giuridica;
- c)la capacita' finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile;
- d)l'entita' del vantaggio ottenuto o delle perdite evitate per effetto della violazione, nella misura in cui siano determinabili;
- e)l'entita' del pregiudizio cagionato a terzi per effetto della violazione, nella misura in cui sia determinabile;
- f)il livello di cooperazione con le (( autorita' di cui all'articolo 21-bis, comma 1, lettera a))) prestato della persona fisica o giuridica responsabile;
- g)l'adozione di adeguate procedure di valutazione e mitigazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, commisurate alla natura dell'attivita' svolta e alle dimensioni dei soggetti obbligati;
- h)le precedenti violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto. A fronte di violazioni ritenute di minore gravita', in applicazione dei criteri di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dagli articoli 56 comma 1 e 57 comma 1 puo' essere ridotta da un terzo a due terzi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 8-bis della legge 21 novembre 1981, n. 689, in materia di concorso formale, di continuazione e di reiterazione delle violazioni. 23
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90
23Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Testo vigente dal 23 luglio 2026
