(( Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa e' pari a un terzo dell'entita' della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e' ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entita' dell'importo dovuto e le modalita' attraverso cui effettuare il pagamento. Il pagamento in misura ridotta e' effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorita' giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione. 5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, gia' notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.)) 23

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

23

Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

Testo vigente dal 4 luglio 2017

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 68, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 luglio 2017

Confronto con la versione in vigore dal 14 dicembre 2007 al 4 luglio 2017. 40 parole tolte, 203 parole aggiunte.

tolto: Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigenteaggiunto: Prima della scadenza del termine previsto per l'impugnazione del decreto che irroga la sanzione, il destinatario del decreto sanzionatorio puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze procedente il pagamento della sanzione in misura ridotta. La riduzione ammessa e' pari a un terzo dell'entita' della sanzione irrogata. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non e' ammessa qualora il destinatario del decreto sanzionatorio si sia gia' avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facolta'. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nei trenta giorni successivi al ricevimento dell'istanza da parte dell'interessato, notifica al richiedente il provvedimento di accoglimento o rigetto dell'istanza, indicando l'entita' dell'importo dovuto e le modalita' attraverso cui effettuare il pagamento. Il pagamento in misura ridotta e' effettuato entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento di cui al comma 3. Fino a tale data, restano sospesi i termini per l'impugnazione del decreto sanzionatorio innanzi all'autorita' giudiziaria. Il mancato rispetto del termine e delle modalita' di pagamento indicati obbliga il destinatario del decreto sanzionatorio al pagamento per intero della sanzione originariamente irrogata dall'amministrazione. 5. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a tutti i decreti sanzionatori, gia' notificati agli interessati, non ancora divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90

    Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art68 · fonte del testo

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