((L'accesso alle informazioni sulla titolarita' effettiva, contenute nella sezione autonoma e in quella speciale del Registro delle imprese, comunicate ai sensi dell'articolo 21, con le modalita' previste dal decreto ministeriale di cui al comma 5, lettera a), del medesimo articolo 21, e' consentito, in modo immediato, non filtrato, diretto e libero, senza previa comunicazione al soggetto interessato:))

  • a)((al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorita' di vigilanza di settore, all'Unita' di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza;))
  • b)((alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;))
  • c)((all'autorita' giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;))
  • d)((all'Agenzia delle entrate, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli e alla Guardia di finanza per finalita' di contrasto dell'evasione e delle frodi fiscali;))
  • e)((al Comitato di sicurezza finanziaria, quale autorita' nazionale cui sono attribuite responsabilita' in materia di attuazione delle misure restrittive dell'Unione europea di cui ai regolamenti del Consiglio adottati sulla base dell'articolo 215 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);))
  • f)((all'Autorita' antiriciclaggio europea (AMLA) ai fini delle analisi congiunte ai sensi dell'articolo 32 della direttiva (UE) 2024/1640 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024, e dell'articolo 40 del regolamento (UE) 2024/1620 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2024;))
  • g)((alla Procura europea (EPPO);))
  • h)((all'ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);))
  • i)((all'Europol e all'Eurojust quando forniscono sostegno operativo alle autorita' di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma.)) ((Fermo restando quanto disposto dall'articolo 47 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, le modalita' tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 1 sono disciplinate con apposita convenzione stipulata tra l'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura - Unioncamere, il gestore del sistema informativo nazionale di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e:))
  • a)((ciascuna autorita' di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), g), h) e i);))
  • b)((il Ministero della giustizia per l'accesso da parte dell'autorita' giudiziaria di cui al comma 1, lettera c), conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;))
  • c)((il Ministero dell'economia e delle finanze per l'accesso da parte del Comitato di sicurezza finanziaria di cui al comma 1, lettera e), che avviene per il tramite la segreteria tecnica del Comitato medesimo.)) ((Ai fini delle convenzioni di cui al comma 2, le modalita' tecniche e operative dell'accesso sono disciplinate nel rispetto delle misure tecniche e organizzative per la protezione dei dati personali, previste dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 11, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55. Tali misure comprendono l'indicazione del termine di conservazione dei dati e prevedono il tracciamento delle operazioni eseguite sui dati, nonche' l'effettuazione di una valutazione di impatto sulla protezione dei dati e meccanismi di controllo indipendente interno.))

Testo vigente dal 23 luglio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art21bis · fonte del testo

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