Art. 25 — Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 32 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, alinea, dopo la parola «rilasciata» sono inserite le seguenti: «, anche in lingua inglese se richiesto,» e, alla lettera b), le parole: «, dal quale risulti la specifica attivita' di cantiere navale, di costruttore di motori marini oppure di azienda di vendita di imbarcazioni o navi da diporto o di motori marini per il diporto» sono sostituite dalle seguenti: «o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attivita', di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice»;
- b)il comma 2 e' abrogato.
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
