Art. 20 — Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171
All'articolo 27 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 1, le parole: «lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera f)» e le parole: «nei registri di cui all'articolo 15» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
- b)al comma 2, le parole: «nei registri delle imbarcazioni da diporto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'Archivio telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN)»;
- c)al comma 3, lettera b), le parole: «dell'articolo 10 o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104» e, alla lettera c), le parole: «tavole a vela» sono sostituite dalle seguenti: «tavole autopropulse o non autopropulse» e dopo le parole: «metri quadrati,» sono inserite le seguenti: «canoe, kajak»;
- d)al comma 4, le parole: «allegato II» sono sostituite dalle seguenti: «allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa»;
- e)al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di locazione di natanti da diporto a un soggetto privo della patente nautica, il locatore fornisce per iscritto al conduttore del natante le istruzioni essenziali per il comando dell'unita', redatte secondo lo schema-tipo stabilito dal regolamento di attuazione del presente codice.»;
- f)dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti: «6-bis. L'utilizzatore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali di cui all'articolo 2, e' obbligato a:
- a)essere in possesso di patente nautica;
- b)imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante e' abilitato a trasportare;
- c)imbarcare, in caso di noleggio, un numero di persone non superiore a dodici;
- d)dotare il natante dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione del presente codice. 6-ter. Per l'utilizzatore di natanti da diporto oggetto di contratti di locazione, l'obbligo di cui al comma 6-bis, lettera a) ricorre nei soli casi previsti dall'articolo 39, commi 1, 3, 4 e 5.».
Testo vigente dal 29 gennaio 2018
