Art. 22 — Modifiche all'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171

All'articolo 29 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)alla rubrica, dopo le parole: «apparati ricetrasmittenti di bordo» sono aggiunte le seguenti: «e dotazioni di sicurezza»;
  • b)al comma 4, le parole: «all'ufficio di iscrizione dell'unita'» sono sostituite dalle seguenti: «allo Sportello telematico del diportista (STED)»;
  • c)ai commi 6 e 10, le parole: «Ministero delle comunicazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico»;
  • d)al comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i natanti da diporto, il rilascio della licenza di esercizio non e' subordinato ad alcun esame.»;
  • e)dopo il comma 11, sono aggiunti i seguenti: «11-bis. Il conduttore dell'unita' da diporto e' responsabile degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 11 e di quelli previsti dal regolamento di attuazione del presente codice relativi al corretto utilizzo degli impianti e apparati ricetrasmittenti di bordo. 11-ter. Con il regolamento di attuazione del presente codice sono stabilite per le unita' da diporto, incluse le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, che navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per il rilascio delle certificazioni di sicurezza e l'individuazione dei mezzi di salvataggio, nonche' le dotazioni di sicurezza minime che devono essere tenute a bordo, ivi compresi gli apparati ricetrasmittenti adeguati all'innovazione tecnologica.».

Testo vigente dal 29 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-11-03;229~art22 · fonte del testo

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