Art. 6 — Disposizioni finali
L'articolo 126 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' abrogato. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni ((di cui agli articoli da 1 a 4)) del presente decreto entro il 30 giugno 2017. ((2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.))
Testo vigente dal 2 marzo 2024
