Art. 12 — Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009
All'articolo 16 del decreto legislativo n. 150 del 2009 sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)il comma 1 e' abrogato;
- b)il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti ai principi contenuti negli articoli 3, 4, 5, comma 2, 7, 9 e 15, comma 1. Per l'attuazione delle restanti disposizioni di cui al presente decreto, si procede tramite accordo da sottoscrivere ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997 in sede di Conferenza unificata.»;
- c)il comma 3 e' abrogato.
Testo vigente dal 7 giugno 2017
