Art. 19 — Disposizioni transitorie e finali

Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli Enti adeguano i propri statuti ed i propri regolamenti alle disposizioni in esso contenute. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 1, il Ministero vigilante assegna all'ente pubblico di ricerca un termine di tre mesi per adottare le modifiche statutarie; decorso inutilmente tale termine, il Ministro vigilante costituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una commissione composta da tre membri, compreso il presidente, in possesso di adeguata professionalita', con il compito di attuare le necessarie modifiche statutarie. Gli organi di governo e di controllo degli Enti rimangono in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato. Gli articoli 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 e 17 si applicano all'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni su Lavoro e le malattie professionali - INAIL limitatamente al personale e alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 4, e 5 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 nonche' all'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - ANPAL, limitatamente al personale ed alle funzioni di ricerca trasferite ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150. Il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attivita' scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attivita' e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonche' delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli ((Enti)) delle risorse e' definita con decreto del Ministro ((dell'universita' e della ricerca)), che ne fissa, altresi', criteri, modalita' e termini.

Testo vigente dal 2 agosto 2025

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Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 25 giugno 2025 al 2 agosto 2025. 1 parola tolta, 2 parole aggiunte.

… delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli tolto: enti aggiunto: Enti delle risorse e' definita con decreto del Ministro dell'universita' e aggiunto: della ricerca, che ne fissa, altresi', criteri, modalita' e termini.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art19 · fonte del testo

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