Art. 5 — Livelli ulteriori di semplificazione
Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i regimi amministrativi di loro competenza, fermi restando i livelli di semplificazione e le garanzie assicurate ai privati dal presente decreto, possono prevedere livelli ulteriori di semplificazione.
Testo vigente dal 26 novembre 2016
