Art. 4-bis — Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana
L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attivita' di impresa artigiana di cui ((alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto)) non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attivita', nonche' gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985. ((Le pubbliche amministrazioni)), nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attivita' non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificita' territoriali, a quelle corrispondenti, ((con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali)).
Testo vigente dal 1 maggio 2024
