L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, ((per uno o piu' prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali)), per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette al regolamento antitortura, sia nella forma di beni fisici che in quella di beni intangibili, quali operazioni di trasmissione di software e tecnologia o di assistenza tecnica, e per uno o piu' utilizzatori finali o Paesi di destinazione specifici. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103. L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata, previo parere del Comitato consultivo, con validita' non superiore a quella indicata dai regolamenti di cui all'articolo 1, comma 1. Su richiesta motivata dell'operatore da presentare non oltre la scadenza, l'Autorita' competente puo' accordare una o piu' proroghe. La domanda per ottenere un'autorizzazione globale individuale, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, e' indirizzata all'Autorita' competente, utilizzando la modulistica prescritta dai pertinenti regolamenti unionali. La domanda deve specificare se l'autorizzazione ha ad oggetto materiali o informazioni classificati. In caso di compilazione incompleta o errata e' fatta salva la possibilita' di regolarizzare successivamente la domanda. Le informazioni e i dati contenuti nella domanda e negli eventuali allegati si intendono dichiarati dall'istante sotto la propria responsabilita'. Qualsiasi cambiamento intervenuto dopo la presentazione della domanda deve essere tempestivamente comunicato all'Autorita' competente. E' escluso il rilascio dell'autorizzazione globale individuale in favore di operatori occasionali e qualora non ricorrano le condizioni di continuita' e pluralita' di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese. ((Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:)):

  • a)utilizzare l'autorizzazione ottenuta esclusivamente per i prodotti e per i Paesi di destinazione in essa indicati;
  • b)riportare sulle fatture e sui documenti di trasporto la seguente stampigliatura: «Autorizzazione globale individuale (numero e data del provvedimento)»;
  • c)richiedere in sede di conclusione del contratto, ovvero di accettazione della proposta contrattuale, una dichiarazione di impegno del committente estero o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti ((...)) oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili o per fini militari e non offensivi e non proliferanti nei settori chimico, biologico, nucleare, radiologico, missilistico e strategico, nel caso di merci soggette al regolamento antitortura, tale dichiarazione di impegno deve indicare che le merci in discorso non saranno riesportate, trasferite o dirottate durante il viaggio, ne' destinate, in tutto o in parte, ad infliggere ad esseri umani la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. ((Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti)) Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una lista riepilogativa delle operazioni effettuate in regime di autorizzazione globale individuale. Tale segnalazione deve contenere i seguenti elementi: copia del documento doganale, estremi della fattura e del contratto, quantita' e valore dei beni spediti, categorie e sottocategorie di riferimento, corrispondenti codici delle voci e sottovoci della nomenclatura combinata, paese di destinazione, generalita' del destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transito. ((, e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente)). Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata viene revocata dall'Autorita' competente, secondo quanto stabilito dall'articolo 14. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103. L'autorizzazione globale individuale e' negata, annullata, revocata, sospesa o modificata dall'Autorita' competente, sentito il parere del Comitato consultivo, secondo quanto stabilito dall'articolo 14.

Testo vigente dal 18 dicembre 2025

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Che cosa è cambiato dal 18 dicembre 2025

Confronto con la versione in vigore dal 11 agosto 2023 al 18 dicembre 2025. 45 parole tolte, 104 parole aggiunte in 2 capoversi.

L'autorizzazione globale individuale e' rilasciata ad un singolo esportatore non occasionale, tolto: in quanto gia' soggetto che ha ottenuto autorizzazioni individuali aggiunto: per uno o piu' prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, per uno o piu' prodotti a duplice uso o per merci soggette al … e pluralita' di rapporti commerciali con destinatari e utilizzatori finali di un determinato Paese. tolto: Alla domanda e' allegata una dichiarazione, sottoscritta da un legale rappresentante dell'esportatore, con cui l'esportatore si obbliga formalmente a rispettare, all'atto di ogni esportazione, aggiunto: Per ciascuna delle operazioni oggetto dell'autorizzazione globale individuale, l'operatore rispetta le seguenti condizioni:aggiunto: :

… o dell'utilizzatore finale a non riesportare, trasferire o dirottare durante il viaggio i prodotti tolto: a duplice uso listati o i prodotti a duplice uso non listatiaggiunto: ... oggetto del contratto stesso o dell'ordinativo, e ad utilizzarli esclusivamente per scopi civili … la pena capitale, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. aggiunto: Nel caso di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali, la dichiarazione indica che i prodotti non saranno riesportati o dirottati durante il viaggio e che saranno utilizzati in modo compatibile con gli scopi previsti nei pertinenti regolamenti (UE) concernenti misure restrittive. Se i prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali sono prodotti a duplice uso o beni diversi da beni di consumo, la dichiarazione indica altresi' che i prodotti non saranno trasferiti Entro trenta giorni dalla fine di ogni semestre l'esportatore trasmette all'Autorita' competente una … destinatario e dell'utilizzatore finale, data di spedizione, tipo di esportazione, definitiva, temporanea o transitoaggiunto: ., e ogni altro elemento richiesto dall'Autorita' competente. Qualora l'esportatore non fornisca le indicazioni richieste dal presente articolo, l'autorizzazione precedentemente rilasciata …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221~art11 · fonte del testo