Autorita' competente L'Unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9 luglio 1990, n. 185 ((,)) e' l'Autorita' competente, responsabile dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. L'Autorita' competente rilascia le autorizzazioni previste per l'esportazione, il trasferimento, l'intermediazione, l'assistenza tecnica ed il transito di prodotti a duplice uso listati e di prodotti a duplice uso non listati; rilascia le autorizzazioni per il commercio di merci soggette al regolamento antitortura; rilascia le autorizzazioni per il commercio, diretto o indiretto, di prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali. Per le attivita' previste dal presente decreto, l'Autorita' competente puo' avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di comprovata qualificazione professionale, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2022. Per le medesime attivita', l'Autorita' competente puo' altresi' avvalersi del personale distaccato di cui all'articolo 30 della legge 9 luglio 1990, n. 185. L'Autorita' competente riceve dai Servizi di informazione per la sicurezza, di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, ogni notizia rilevante in materia di non proliferazione e comunica agli stessi eventuali informazioni utili al riguardo.
Testo vigente dal 11 agosto 2023
