E' punito con la reclusione fino a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque effettui:

  • a)operazioni, diverse da quelle di cui alla lettera b), concernenti merci elencate all'allegato II del regolamento antitortura in violazione dei divieti previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del regolamento medesimo;
  • b)operazioni di esportazione, importazione o transito di merci elencate nell'allegato II del regolamento antitortura, nei casi previsti, rispettivamente, dall'articolo 3, paragrafo 2, dall'articolo 4, paragrafo 2, e dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento antitortura, senza la prescritta autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazioni false;
  • c)operazioni di transito di merci elencate negli allegati III e IV del regolamento antitortura in violazione dei divieti di cui agli articoli 13 e 18 del regolamento medesimo;
  • d)operazioni di esportazione di merci elencate negli allegati III e IV del regolamento antitortura, ovvero presta servizi di intermediazione o di assistenza tecnica concernenti le merci medesime, senza la relativa autorizzazione, ovvero con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false. Chiunque effettua le operazioni ovvero presta i servizi di cui al comma 1, lettere b) e d), in difformita' dagli obblighi prescritti dalla relativa autorizzazione, e' punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103)). Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:
  • a)omette di comunicare all'Autorita' competente le variazioni dei dati e delle informazioni contenuti nella domanda di autorizzazione entro 15 giorni dal verificarsi della variazione;
  • b)non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle operazioni effettuate in regime di autorizzazione specifica individuale negli archivi della propria sede legale, per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo;
  • c)non presenta i documenti richiesti dall'Autorita' competente a norma dell'articolo 17, comma 2;
  • d)viola gli obblighi stabiliti dall'articolo 12, comma 4. Alla stessa sanzione di cui al comma 4 soggiace l'esportatore che non provvede alla conservazione della documentazione relativa alle esportazioni effettuate in regime di autorizzazione generale dell'Unione europea negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque anni ((...)) a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo ((e all'esibizione)) della stessa su richiesta dell'Autorita' competente.

Testo vigente dal 11 agosto 2023

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 11 agosto 2023

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 2023 al 11 agosto 2023. 2 parole tolte, 11 parole aggiunte in 2 capoversi.

… euro 15.000 a euro 150.000. COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69tolto: .aggiunto: , CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 10 AGOSTO 2023, N. 103. Chiunque effettua le operazioni di cui al comma 1, lettere b) e d), e' assoggettato alla sanzione amministrativa da euro 15.000 a euro 90.000 quando:

… negli archivi della propria sede legale per un periodo non inferiore a cinque annitolto: ,aggiunto: ... a decorrere dalla fine dell'anno nel quale le operazioni hanno avuto luogo e tolto: di esibizione aggiunto: all'esibizione della stessa su richiesta dell'Autorita' competente.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;221~art19 · fonte del testo

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