Art. 2 — Disposizioni di coordinamento e abrogazioni
All'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' aggiunto il seguente comma: «3-quater. Ai giudici che partecipano da remoto alla trattazione delle cause non spetta alcun trattamento di missione ne' alcun rimborso spese.». All'articolo 5-octies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215:
- a)al primo periodo, la parola «provvede» e' sostituita dalle seguenti «e le Regioni e Province autonome provvedono»;
- b)al secondo periodo, le parole «indicata nel relativo sito internet istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: « e al competente ufficio della Regione e/o Provincia autonoma soccombente indicati nei relativi siti internet istituzionali»; A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
- a)il comma 2-septies dell'articolo 15 e l'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;
- b)il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla ((legge 17 dicembre 2018, n. 136.))
Testo vigente dal 11 gennaio 2024
