Al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)all'articolo 3, comma 4, dopo le parole: «dell'articolo 8-bis» sono aggiunte le seguenti: «, e gli incontri di mediazione possono svolgersi con modalita' audiovisive da remoto, nel rispetto dell'articolo 8-ter»;
  • b)all'articolo 5:
  • 1)al comma 2, primo periodo, la parola: «giudiziale» e' sostituita dalle seguenti: «introduttiva del giudizio»;
  • 2)al comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: «d-bis) dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.»;
  • c)all'articolo 5-ter, comma 1, secondo periodo, le parole: «Il verbale contenente» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale al quale e' allegato»;
  • d)all'articolo 5-quater, comma 1, primo periodo, le parole: «fino al momento della precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»;
  • e)l'articolo 6 e' sostituito dal seguente: «Art. 6 (Durata). - 1. Il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, fermo restando quanto previsto dal comma 2, per periodi di volta in volta non superiori a tre mesi. 2. Quando il giudice procede ai sensi dell'articolo 5, comma 2, o dell'articolo 5-quater, comma 1, il procedimento di mediazione ha una durata di sei mesi, prorogabile dopo la sua instaurazione e prima della sua scadenza, per una sola volta, di ulteriori tre mesi. 3. Il termine di durata del procedimento di mediazione non e' soggetto a sospensione feriale. Il predetto termine nel caso di cui al comma 1 decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione e, nel caso di cui al comma 2, decorre dalla data di deposito dell'ordinanza con la quale il giudice adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 5, comma 2, o dall'articolo 5-quater, comma 1. 4. La proroga ai sensi dei commi 1 e 2 risulta da accordo scritto delle parti allegato al verbale di mediazione o risultante da esso. Nei casi di cui al comma 2, le parti comunicano al giudice la proroga del termine mediante produzione in giudizio dell'accordo scritto o del verbale da cui esso risulta.»;
  • f)all'articolo 8, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. La delega per la partecipazione all'incontro ai sensi del comma 4 e' conferita con atto sottoscritto con firma non autenticata e contiene gli estremi del documento di identita' del delegante. Nei casi di cui all'articolo 11, comma 7, il delegante puo' conferire la delega con firma autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. Il delegato a partecipare all'incontro di mediazione cura la presentazione e la consegna della delega conferita in conformita' al presente comma, unitamente a copia non autenticata del proprio documento di identita', per la loro acquisizione agli atti della procedura.»;
  • g)l'articolo 8-bis e' sostituito dal seguente: «Art. 8-bis (Mediazione in modalita' telematica). - 1. Quando la mediazione, con il consenso delle parti, si svolge in modalita' telematica, gli atti del procedimento sono formati dal mediatore e sottoscritti in conformita' al presente decreto nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 2. A conclusione del procedimento il mediatore forma un documento informatico contenente il verbale e l'eventuale accordo per l'apposizione della firma da parte dei soggetti che vi sono tenuti. Il documento e' immediatamente firmato e restituito al mediatore. 3. Il mediatore, ricevuto il documento di cui al comma 2, verificata l'apposizione, la validita' e l'integrita' delle firme, appone la propria firma e ne cura il deposito presso la segreteria dell'organismo, che lo invia alle parti e ai loro avvocati, se nominati. 4. La conservazione e l'esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalita' telematiche avvengono, a cura dell'organismo di mediazione, in conformita' all'articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.»;
  • h)dopo l'articolo 8-bis, e' inserito il seguente: «Art. 8-ter (Incontri di mediazione con modalita' audiovisive da remoto). - 1. Ciascuna parte puo' sempre chiedere al responsabile dell'organismo di mediazione di partecipare agli incontri con collegamento audiovisivo da remoto. 2. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri di cui al comma 1 assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilita' e visibilita' delle persone collegate. 3. Al di fuori dei casi disciplinati dall'articolo 8-bis, quando il mediatore e' tenuto ad acquisire le firme dei partecipanti per gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti partecipano con le modalita' previste dal presente articolo, con il consenso di tutte le parti, le firme sono apposte nel rispetto delle disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto dell'articolo 8-bis, commi 2 e 3, salvo quanto previsto dal comma 4. 4. Se non vi e' il consenso previsto dal comma 3, le firme di tutti i partecipanti sono apposte in modalita' analogica avanti al mediatore. 5. Le parti cooperano in buona fede e lealmente affinche' gli atti formati durante un incontro al quale una o piu' parti partecipano con le modalita' previste dal presente articolo siano firmati senza indugio.»;
  • i)all'articolo 11:
  • 1)al comma 4, primo periodo, le parole: «della mediazione, contenente» sono sostituite dalle seguenti: «della mediazione, al quale e' allegato» e dopo le parole: «, il quale» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8-bis,»;
  • 2)dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Quando la mediazione si conclude senza la conciliazione, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza di cui all'articolo 8, comma 2, decorrente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione presso la segreteria dell'organismo.»;
  • 3)il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Salvo quanto previsto dall'articolo 8-bis, il verbale in formato analogico e l'eventuale accordo a esso allegato sono redatti in tanti originali quante sono le parti che partecipano alla mediazione, oltre a un originale per il deposito presso l'organismo.»;
  • 4)al comma 6, primo periodo, le parole: «contenente l'eventuale accordo depositato» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'eventuale accordo ad esso allegato depositati»;
  • l)all'articolo 11-bis, al comma 1, le parole: «comma 01.bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1.1»;
  • m)all'articolo 12:
  • 1)al comma 1: 1.1) al terzo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «presente comma»; 1.2) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: «L'avvocato certifica la conformita' all'originale della copia dell'accordo trasmessa con modalita' telematiche all'ufficiale giudiziario, ai sensi degli articoli 196-decies e 196-undecies del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.»;
  • 2)il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. Quando le parti aderenti alla mediazione non sono tutte assistite dagli avvocati, l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale del luogo dove ha sede l'organismo di mediazione avanti al quale l'accordo e' stato raggiunto, previo accertamento della regolarita' formale e del rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.»;
  • 3)dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-ter. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, l'accordo allegato al verbale e' omologato, su istanza di parte, in conformita' al comma 1-bis.»;
  • n)all'articolo 12-bis, al comma 3, le parole: «partecipato alla» sono sostituite dalle seguenti: «partecipato al primo incontro di»;
  • o)all'articolo 15-bis, comma 1:
  • 1)al primo periodo, dopo le parole: «nel presente capo,» sono inserite le seguenti: «al cittadino italiano non abbiente» e le parole: «alla parte non abbiente» sono soppresse;
  • 2)dopo il primo periodo, e' aggiunto il seguente: «Il patrocinio a spese dello Stato e', altresi', assicurato allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del procedimento di mediazione, all'apolide e ad enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attivita' economica.»;
  • p)all'articolo 15-quinquies:
  • 1)dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. L'interessato, se il consiglio dell'ordine degli avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.»;
  • 2)dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Copia dell'atto con il quale il consiglio dell'ordine accoglie l'istanza di ammissione anticipata e' trasmessa all'ufficio finanziario competente per le verifiche previste dall'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.»;
  • 3)al comma 3, le parole: «, istituiti presso i consigli dell'ordine del luogo del distretto dove ha sede l'organismo di mediazione competente individuato in conformita' all'articolo 4, comma 1» sono soppresse;
  • 4)dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente: «3-bis. Quando l'avvocato nominato dall'interessato e' iscritto in un elenco di un distretto di corte d'appello diverso da quello in cui ha sede l'organismo di mediazione competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, non sono dovute le spese e le indennita' di trasferta previste dai parametri forensi.»;
  • q)all'articolo 15-septies, al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'interessato, se il Ministero lo richiede, e' tenuto, a pena di inammissibilita' dell'istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicita' di quanto in essa indicato.»;
  • r)all'articolo 16:
  • 1)al comma 1-bis: 1.1) alla lettera b), dopo le parole: «la previsione,» sono inserite le seguenti: «per gli organismi costituiti da enti privati,» e le parole: «delle controversie e» sono sostituite dalle seguenti: «delle controversie o»; 1.2) dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) per gli organismi costituiti da enti pubblici, compresi gli ordini professionali, anche sotto forma di fondazioni o associazioni, la dichiarazione di compatibilita' dell'attivita' istituzionale con lo svolgimento dei servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti;»;
  • 2)al comma 2: 2.1) al primo periodo e' anteposto il seguente: «Il registro degli organismi e tutti gli elenchi sono tenuti e gestiti mediante piattaforma informatica del Ministero della giustizia.»; 2.2) il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;
  • s)all'articolo 16-bis, al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 16, commi 1-bis» sono inserite le seguenti: «, lettera a),»;
  • t)all'articolo 17, al comma 2, le parole: «Il verbale contenente l'accordo di conciliazione e' esente» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale e l'accordo di conciliazione sono esenti».

Testo vigente dal 10 gennaio 2025

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