Art. 1193 c.nav. — Inosservanza delle disposizioni sui documenti di bordo

[1]Il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire duemila.59

[2]((La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma)).

[3]Alla stessa sanzione soggiace il comandante di nave o di aeromobile, che tiene irregolarmente i documenti di bordo, ovvero non vi esegue le annotazioni prescritte.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507

59

Il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, ha disposto (con l'art. 14, comma 2, lettera a)) che "nel primo comma le parole "con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a lire quattrocentomila" sono sostituite dalle seguenti: "con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni"."

Testo vigente dal 1 dicembre 2007

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 109/2004

    Questione infondata
    2 aprile 2004

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 1193, primo comma, del codice della navigazione, come modificato dall’art. 14, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 507 del 1999, sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per la eccessiva onerosità della sanzione da esso prevista sia sotto il profilo della sua irragionevolezza, per mancata proporzione della sanzione minima rispetto alla effettiva gravità della violazione commessa, sia sotto quello della disparità di trattamento con quanto previsto, in misura meno grave, per la medesima violazione allorquando sia commessa con imbarcazioni da diporto. Ed invero, mentre da un lato non appare manifestamente irragionevole l'entità della sanzione prevista dalla norma impugnata, posto che l'ampiezza della “forbice” tra minimo e massimo edittale esclude un’irrazionalità della previsione, e viceversa consente l’applicazione di una sanzione amministrativa concretamente determinabile in rapporto alla gravità della violazione, differenziandola a seconda che sia commessa dai comandanti di navi minori o di navi maggiori, dall'altro lato non può neppure affermarsi una disparità di trattamento con quanto previsto per le imbarcazioni da diporto, stante la sostanziale eterogeneità delle situazioni poste a confronto – resa evidente dal carattere di sistema a sé stante delle norme del codice della navigazione rispetto alla natura speciale delle norme sulla navigazione da diporto – e, dunque, l’inidoneità del 'tertium comparationis' a fungere da termine di riferimento onde verificare la pretesa lesione del principio di uguaglianza. – Sulla ragionevolezza dell'entità della sanzione prevista dalla norma impugnata prima della depenalizzazione intervenuta con legge n. 507/1999, v. la richiamata sentenza n. 36/1973. – Sui limiti che incontra il sindacato di costituzionalità in materia di congruità delle sanzioni v. da ultimo le richiamate ordinanze n. 110 e 323/2002, e n. 172/2003. – Sulla disomogeneità della navigazione professionale rispetto a quella diportistica ai fini di un loro eventuale raffronto v. per tutte la richiamata ordinanza n. 297/1998.

    Art. 1193 c.nav. · Art. 3 cost. · Art. 136 c.nav. · Art. 1214 c.nav.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 36/1973

    Questione infondata
    12 aprile 1973

    Il giudice, nell'esercizio del suo potere discrezionale, deve tenere conto della minore o maggiore gravità del reato, desunta anche ai sensi dell'art. 133 cod. pen., nell'applicazione della pena entro i limiti minimi e massimi fissati della legge. La valutazione della congruità di tali limiti appartiene al legislatore ed è insindacabile da parte della Corte costituzionale, salvo il caso di evidente irrazionale sperequazione.

    Art. 1193 c.nav. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 dicembre 2007

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 2000 al 1 dicembre 2007. 48 parole aggiunte.

aggiunto: La sanzione di cui al primo comma e' ridotta a 100 euro nel caso in cui il comandante di una nave da pesca esibisca all'autorita' che ha contestato l'infrazione i documenti di bordo regolarmente tenuti ed aggiornati entro quarantotto ore dall'accertamento della violazione di cui al primo comma.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1193 · fonte del testo

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