Art. 10 — Sanzioni
L'armatore, l'esercente o il comandante che violano le norme di cui ((all'articolo 5)) sono puniti con la sanzione di cui all'articolo 1215, primo comma, del codice della navigazione. L'armatore o l'esercente che violano le norme di cui agli articoli 7, comma 1, e 8, commi 1 e 2, sono puniti con la sanzione di cui all'articolo 1216 del codice della navigazione. La stessa pena si applica al comandante ma la pena e' ridotta.
Testo vigente dal 14 dicembre 2024
