Art. 54 — Specificazione dell'ambito di applicazione della disciplina relativa all'autorizzazione a produrre medicinali

Le disposizioni degli articoli 50, 51, 52 e 53 disciplinano anche l'esecuzione di operazioni parziali di preparazione, di divisione e di confezionamento e presentazione di medicinali, nonche' l'esecuzione di controlli di qualita' di medicinali nei casi previsti dalla legge. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2014, N. 17. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 FEBBRAIO 2014, N. 17. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 9 AGOSTO 2013, N. 98. Il possesso da parte del produttore di materie prime di un certificato di conformita' alle norme di buona fabbricazione rilasciato da un'Autorita' competente nell'ambito della Comunita' europea non esonera l'importatore o il produttore del medicinale finito dalla responsabilita' dell'esecuzione di controlli sulla materia prima e dalle verifiche sul produttore. La produzione di una specifica materia prima farmacologicamente attiva destinata esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I ((e di fase II)) non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da parte del titolare dell'officina, e' effettuata nel rispetto delle norme di buona fabbricazione in un'officina autorizzata alla produzione di sostanze attive. Entro il 31 dicembre 2014 l'AIFA trasmette al Ministro della salute e pubblica nel suo sito internet una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al presente comma e sui possibili effetti della estensione di tale disciplina ai medicinali sperimentali impiegati nelle sperimentazioni cliniche di fase II. La relazione tiene adeguatamente conto anche degli interventi ispettivi effettuati dall'AIFA presso le officine di produzione delle sostanze attive.

Testo vigente dal 15 settembre 2020

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 54, dalle Rassegne del Massimario.

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Che cosa è cambiato dal 15 settembre 2020

Confronto con la versione in vigore dal 8 marzo 2014 al 15 settembre 2020. 4 parole aggiunte.

… esclusivamente alla produzione di medicinali sperimentali da utilizzare in sperimentazioni cliniche di fase I aggiunto: e di fase II non necessita di specifica autorizzazione, se, previa notifica all'AIFA da parte del titolare …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-24;219~art54 · fonte del testo

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