È ordinata la restituzione degli atti al Tribunale di Livorno, giudice del lavoro, perché valuti la ricaduta dello ius superveniens nel giudizio a quo, relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, comma 1-bis, del d.l. n. 207 del 2008, conv., con modif., nella legge n. 14 del 2009, censurato - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - nella parte in cui limita ai richiedenti nati negli anni dal 1959 al 1965 il riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, spettante ai soggetti affetti da sindrome da talidomite nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia. Il sopravvenuto art. 21-ter del d.l. n. 113 del 2016, conv., con modif., in legge n. 160 del 2016 - secondo cui l'indennizzo di cui al citato art. 2, comma 363, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, nonché ai soggetti che, ancorché nati (come il ricorrente nel giudizio a quo) al di fuori del periodo ivi previsto, presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide - ha modificato il quadro normativo di riferimento e inciso sul contenuto delle censure, consentendo il conseguimento dell'indennizzo qualora si dimostri il nesso di causalità tra la malformazione e l'assunzione del farmaco da parte della gestante, a prescindere dalla data di nascita del richiedente.
Art. 31 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 · Art. 3 cost. · Art. 38 cost.