Art. 128 — Disposizioni particolari per la pubblicità sui medicinali omeopatici
La pubblicita' dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 16, comma 1, e' soggetta alle disposizioni del presente titolo, ad eccezione dell'articolo 114, comma 1; tuttavia, nella pubblicita' di tali medicinali possono essere utilizzate soltanto le informazioni di cui all'articolo 85. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' al pubblico dei medicinali omeopatici di cui all'articolo 20, comma 1.
Testo vigente dal 21 giugno 2006
