Art. 114 — Principi fondamentali della disciplina
E' vietata qualsiasi pubblicita' di un medicinale per cui non e' stata rilasciata un'AIC, conforme al presente decreto, al regolamento (CE) n. 726/2004 o ad altre disposizioni comunitarie vincolanti. Tutti gli elementi della pubblicita' di un medicinale devono essere conformi alle informazioni che figurano nel riassunto delle caratteristiche del prodotto. La pubblicita' di un medicinale:
- a)deve favorire l'uso razionale del medicinale, presentandolo in modo obiettivo e senza esagerarne le proprieta';
- b)non puo' essere ingannevole.
Testo vigente dal 21 giugno 2006
