Art. 109 — Ispezioni del Ministero della salute e AIFA
Ferme restando le competenze affidate dal presente decreto alle regioni e alle province autonome, il Ministero della salute e l'AIFA possono effettuare in qualsiasi momento ispezioni presso i magazzini e le altre sedi ((autorizzati, sul territorio nazionale,)) in cui vengono conservati medicinali ((e sostanze attive)), per accertamenti attinenti a profili di propria competenza. Su richiesta del Ministero della salute e dell'AIFA le ispezioni di cui al comma 1 possono essere effettuate dalle regioni e dalle province autonome ((, per i locali da loro autorizzati e stabiliti sul loro territorio)).
Testo vigente dal 8 marzo 2014
