Art. 15 — Premi per meriti scientifici e tecnologici

Per la valorizzazione del merito, gli Enti, possono, nei limiti dello 0,5 per cento della spesa complessiva per il personale, istituire premi biennali per il personale ricercatore e tecnologo, che abbia conseguito risultati di eccellenza nelle specifiche discipline di competenza, nel limite massimo annuale del venti per cento del trattamento retributivo e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale. Le procedure per l'assegnazione dei premi di cui al comma 1 sono disciplinate dal consiglio di amministrazione dell'Ente, in conformita' con i principi di trasparenza, imparzialita', oggettivita', di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e ((dirigenti di ricerca nonche')) di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti puo' essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte ((assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta)) a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite le modalita' di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilita' delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonche' dei principi di trasparenza, imparzialita', oggettivita'. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a piu' progetti di ricerca.

Testo vigente dal 22 giugno 2023

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Che cosa è cambiato dal 22 giugno 2023

Confronto con la versione in vigore dal 23 aprile 2023 al 22 giugno 2023. 5 parole tolte, 7 parole aggiunte.

… 1990 n. 241. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricercatolto: , nonche' di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti puo' … ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte tolto: riconosciuta a tassi forfettari, aggiunto: assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non tolto: destinata aggiunto: soggetta a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca sono definite …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art15 · fonte del testo

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