Ferma restando la valutazione, compiuta dal singolo Ministero vigilante, in ordine alla missione istituzionale di ciascuno degli Enti, l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, redige apposite linee-guida in tema di metodologie per la valutazione dei risultati della ricerca, organizzativi ed individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti ((di cui all'articolo 8.)) Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione della qualita' dei processi, dei risultati e dei prodotti delle attivita' di ricerca, di disseminazione della ricerca e delle attivita' di terza missione, ivi compreso il trasferimento tecnologico relativo a tali attivita'. Ciascun Ministero vigilante, entro tre mesi dalla emanazione delle linee-guida di cui al comma 1, recepisce il contenuto delle medesime-linee guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto ((al singolo Ente.)) Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti e regolamenti all'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3. L'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010, n. 76, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, stabilisce le procedure di valutazione coerenti con le Linee-guida di cui al comma 2 ed elabora i parametri ed gli indicatori di riferimento per l'allocazione dei finanziamenti statali agli Enti, nonche' per l'eventuale attribuzione di specifici fondi premiali a strutture che hanno conseguito risultati particolarmente significativi. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli Enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nei confronti dei quali trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5.

Testo vigente dal 20 dicembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 2016

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 2016 al 20 dicembre 2016. 8 parole tolte, 1 parola aggiunta.

… individuali, dei medesimi Enti, di concerto con la Consulta dei Presidenti di cui all'articolo tolto: 7 aggiunto: 8. Le linee-guida di cui al comma 1 sono dirette, in particolare, alla valutazione … guida all'interno di un apposito atto di indirizzo e coordinamento, rivolto al singolo Ente tolto: di cui al comma 1 dell'articolo 1. Gli Enti, a norma dei commi 2 e 3, adeguano i rispettivi statuti …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art17 · fonte del testo

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