Art. 16 — Riconoscimento e valorizzazione del merito eccezionale

Gli Enti, previo nulla-osta del Ministro vigilante, possono assumere per chiamata diretta con inquadramento fino al massimo livello contrattuale del personale di ricerca definito dal consiglio di amministrazione, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica negli ambiti disciplinari di riferimento, che si sono distinti per merito eccezionale ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate, con contratto a tempo indeterminato, nell'ambito del 5 per cento dell'organico dei ricercatori e tecnologi nel limite del numero di assunzioni fatte nel medesimo anno per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a cio' appositamente destinate. ((3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta e' effettuata da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non puo' essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni e' consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non da' diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e' proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica)) Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico dei bilanci degli Enti che devono dimostrare di non aver superato il limite di cui al comma 2 dell'articolo 9, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I Ministeri vigilanti possono annualmente destinare alle assunzioni di cui al presente articolo specifiche risorse da considerare aggiuntive rispetto al limite di cui al comma 2 dell'articolo 9.

Testo vigente dal 1 gennaio 2019

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2019

Confronto con la versione in vigore dal 25 novembre 2016 al 1 gennaio 2019. 38 parole tolte, 111 parole aggiunte.

… per concorso e a condizione che siano contabilizzate entrate ulteriori a cio' appositamente destinate. aggiunto: 3. La valutazione del merito eccezionale per la chiamata diretta e' effettuata tolto: dalle commissioni nominate ai sensi dell'articolo 1, comma 210, lettera d) della legge 28 dicembre 2015 n. 208 e secondo le procedure ivi previste, nei limiti delle risorse disponibili previste dalle disposizioni vigenti, per il funzionamento delle commissioni. aggiunto: da apposite commissioni nominate con decreto del Ministro vigilante, composte da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque esperti del settore di afferenza degli Enti che propongono l'assunzione per chiamata diretta. La durata delle commissioni non puo' essere superiore ad un anno dalla data di nomina. L'incarico di componente delle commissioni e' consentito solo per due mandati consecutivi. La partecipazione alle commissioni non da' diritto a compensi o gettoni di presenza. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e' proporzionalmente a carico dei bilanci degli Enti che propongono le assunzioni. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica Gli oneri per i contratti di cui al comma 1 sono a carico …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art16 · fonte del testo

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