Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attivita' scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca ((All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 5 e' sostituito dal seguente:)) «5. Il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attivita' scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attivita' e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonche' delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli ((Enti)) delle risorse e' definita con decreto del Ministro ((dell'universita' e della ricerca)), che ne fissa, altresi', criteri, modalita' e termini.». Per l'attuazione delle ((disposizioni)) di cui al comma 1 in via sperimentale e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:
- a)quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
- b)quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
- c)quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 ((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
- d)quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 e' inserito il seguente: "591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024")).
Testo vigente dal 2 agosto 2025
