Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attivita' scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca ((All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, il comma 5 e' sostituito dal seguente:)) «5. Il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove e sostiene in via sperimentale l'incremento qualitativo dell'attivita' scientifica e tecnologica degli Enti vigilati, il finanziamento premiale dei Piani triennali di attivita' e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonche' delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli ((Enti)) delle risorse e' definita con decreto del Ministro ((dell'universita' e della ricerca)), che ne fissa, altresi', criteri, modalita' e termini.». Per l'attuazione delle ((disposizioni)) di cui al comma 1 in via sperimentale e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2025 e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2 si provvede:

  • a)quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
  • b)quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;
  • c)quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025 ((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;
  • d)quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027 ((,)) mediante corrispondente riduzione del ((Fondo)) di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. ((All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 e' inserito il seguente: "591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024")).

Testo vigente dal 2 agosto 2025

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 agosto 2025

Confronto con la versione in vigore dal 24 giugno 2025 al 2 agosto 2025. 9 parole tolte, 65 parole aggiunte in 5 capoversi.

Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attivita' scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca tolto: L'articolo 19, comma 5, aggiunto: All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, aggiunto: il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il Ministero dell'universita' e della ricerca promuove e … delle infrastrutture di ricerca e le aggregazioni e collaborazioni nazionali e internazionali. L'assegnazione agli tolto: enti aggiunto: Enti delle risorse e' definita con decreto del Ministro dell'universita' e aggiunto: della ricerca, che ne fissa, altresi', criteri, modalita' e termini.». Per l'attuazione delle tolto: finalita' aggiunto: disposizioni di cui al comma 1 in via sperimentale e' autorizzata la spesa di …

a) quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027aggiunto: , mediante corrispondente riduzione del tolto: fondo aggiunto: Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027aggiunto: , mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 322, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2025aggiunto: , mediante corrispondente riduzione del tolto: fondo aggiunto: Fondo di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

d) quanto a 45 milioni di euro per gli anni 2026 e 2027aggiunto: , mediante corrispondente riduzione del tolto: fondo aggiunto: Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 30 dicembre 2021, n. 234aggiunto: . All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, dopo il comma 591 e' inserito il seguente: "591-bis. Le procedure di stabilizzazione di cui al comma 591 si applicano al personale che ha maturato i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, alla data del 31 dicembre 2024".

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2025-06-24;90~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari