Art. 8 — Consulta dei Presidenti, Comitato di esperti e Consiglio Nazionale dei ricercatori e tecnologi

Allo scopo di promuovere, sostenere, rilanciare e razionalizzare le attivita' nel settore della ricerca il Governo si avvale della Consulta dei Presidenti degli Enti cui partecipano di diritto tutti i Presidenti degli Enti o loro delegati. La Consulta elegge, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, tra i Presidenti degli Enti. La Consulta e' convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga necessario e almeno una volta all'inizio e alla fine di ogni anno per la condivisione e la verifica delle scelte programmatiche annuali generali di ciascun Ente, della loro coerenza con il Programma nazionale della ricerca. La Consulta, formula proposte per la redazione, l'attuazione e l'aggiornamento del Programma nazionale della ricerca alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti; elabora, per quanto di competenza, proposte alla Presidenza del Consiglio dei ministri sulle tematiche inerenti la ricerca. La Consulta relaziona periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri vigilanti sullo stato di attuazione della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato formato da esperti di alta qualificazione, da rappresentanti della Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca di cui al presente articolo, nonche' da rappresentanti della Conferenza dei rettori delle universita' italiane, con compiti consultivi e di monitoraggio inerenti al Programma Nazionale per la Ricerca, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. E' istituito presso il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, il Consiglio nazionale dei ricercatori e dei tecnologi, composto dai rappresentanti dei ricercatori e tecnologi eletti negli organi scientifici e di governo dei singoli enti. Il Consiglio formula pareri e proposte ai Ministeri vigilanti e alla Presidenza del Consiglio sulle tematiche attinenti la ricerca. Con decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, di concerto con i Ministeri vigilanti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono determinate la composizione, la durata ed il funzionamento del Consiglio. La partecipazione alla Consulta dei Presidenti, al Consiglio Nazionale dei Ricercatori e alla Comitato di cui al comma 6, non da' diritto a compensi, gettoni di presenza e rimborso spese, ne' determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Testo vigente dal 25 novembre 2016

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;218~art8 · fonte del testo

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