Art. 1 — Definizioni
Ai fini del presente decreto si intendono:
- a)per Ministro o Ministero, rispettivamente il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
- b)per «universita'», «ateneo» o «atenei», le istituzioni universitarie italiane statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale;
- c)per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
- d)per FFO, il Fondo di finanziamento ordinario delle universita', di cui all'articolo 5 comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537;
- e)per Fondo per la programmazione del sistema universitario, il Fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Testo vigente dal 3 maggio 2012
