Art. 47 — Modifiche all'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 52 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla Rubrica, le parole «delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;
- b)al comma 2, primo periodo, le parole «le amministrazioni titolari» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,», le parole «all'articolo 68, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, comma 1, lettere l-bis) e l-ter),» e il secondo periodo e' soppresso;
- c)al comma 3, le parole da «la raccolta» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50»;
- d)al comma 4, le parole da «ai sensi dell'articolo» fino alla fine del periodo sono soppresse;
- e)i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
