All'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale»;
  • b)al comma 1:
  • 1)all'alinea, secondo periodo, le parole «ciascuno del predetti soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ciascuna pubblica amministrazione»;
  • 2)alla lettera j), dopo le parole «dei sistemi di» sono inserite le seguenti: «identita' e domicilio digitale,» e dopo le parole «e fruibilita'» sono aggiunte le seguenti: «nonche' del processo di integrazione e interoperabilita' tra i sistemi e servizi dell'amministrazione e quello di cui all'articolo 64-bis»;
  • 3)dopo la lettera j) e' inserita la seguente: «j-bis) pianificazione e coordinamento degli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilita' con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel piano triennale di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b).»;
  • c)al comma 1-quater:
  • 1)i primi tre periodi sono sostituiti dai seguenti: «1-quater. E' istituito presso l'AgID l'ufficio del difensore civico per il digitale, a cui e' preposto un soggetto in possesso di adeguati requisiti di terzieta', autonomia e imparzialita'. Chiunque puo' presentare al difensore civico per il digitale, attraverso apposita area presente sul sito istituzionale dell'AgID, segnalazioni relative a presunte violazioni del presente Codice e di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione della pubblica amministrazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2. Ricevuta la segnalazione, il difensore civico, se la ritiene fondata, invita il soggetto responsabile della violazione a porvi rimedio tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni. Le decisioni del difensore civico sono pubblicate in un'apposita area del sito Internet istituzionale.»;
  • 2)all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «di ciascuna amministrazione»;
  • d)al comma 1-sexies le parole «ai commi» sono sostituite dalle seguenti: «al comma» e le parole «e 1-quater» sono soppresse;
  • e)dopo il comma 1-sexies e' aggiunto il seguente: «1-septies. I soggetti di cui al comma 1-sexies possono esercitare le funzioni di cui al medesimo comma anche in forma associata.».

Testo vigente dal 12 gennaio 2018

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217~art17 · fonte del testo

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