Art. 14 — Modifiche all'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Al comma 2 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera a), dopo le parole «emanazione di» sono inserite le seguenti: «Linee guida contenenti», dopo le parole «nonche' di» sono inserite le seguenti: «indirizzo,» e dopo le parole «e controllo» sono inserite le seguenti: «sull'attuazione e»;
- b)alla lettera b), le parole «dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001» sono sostituite dalle seguenti: «dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2»;
- c)alla lettera c), dopo le parole «svolte dalle amministrazioni» sono inserite le seguenti: «, ivi inclusi gli investimenti effettuati ai sensi dell'articolo 1, comma 492, lettera a-bis), della legge 11 dicembre 2016, n. 232,»;
- d)alla lettera g), primo periodo, la parola «non» e' soppressa e, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Il parere e' reso entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della relativa richiesta e si applica l'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.»;
- e)alla lettera i), le parole «sui soggetti di cui all'articolo 44-bis» sono sostituite dalle seguenti: «sui conservatori di documenti informatici accreditati».
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
