Art. 8 — Modifiche all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla Rubrica, le parole «degli indirizzi PEC» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
- b)al comma 1, le parole «la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2», le parole «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente,» sono soppresse e le parole «degli indirizzi di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «dei domicili digitali»;
- c)al comma 2, secondo periodo, le parole «Gli indirizzi PEC» sono sostituite dalle seguenti: «I domicili digitali»;
- d)il comma 3 e' abrogato.
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
