Art. 10 — Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 7 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)la Rubrica e' sostituita dalla seguente: «Diritto a servizi on-line semplici e integrati»;
- b)prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Chiunque ha diritto di fruire dei servizi erogati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in forma digitale e in modo integrato, tramite gli strumenti telematici messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni e il punto di accesso di cui all'articolo 64-bis, anche attraverso dispositivi mobili.»;
- c)al comma 1, le parole «dei soggetti giuridici» sono sostituite dalle seguenti: «degli utenti», le parole «i propri servizi per via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «on-line i propri servizi» e le parole da «e livelli di qualita'» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «e dei livelli di qualita' individuati e periodicamente aggiornati dall'AgID con proprie Linee guida tenuto anche conto dell'evoluzione tecnologica»;
- d)il comma 2 e' abrogato;
- e)al comma 4, le parole «gli interessati» sono sostituite dalle seguenti: «gli utenti, fermo restando il diritto di rivolgersi al difensore civico digitale di cui all'articolo 17,».
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
