Art. 23 — Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Al comma 2-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «I soggetti che procedono all'apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo.».
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
