Art. 63 — Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
Il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.».
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
