Art. 24 — Modifiche all'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 23-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. La copia su supporto informatico di documenti formati dalle pubbliche amministrazioni in origine su supporto analogico e' prodotta mediante processi e strumenti che assicurano che il documento informatico abbia contenuto identico a quello del documento analogico da cui e' tratto, previo raffronto dei documenti o attraverso certificazione di processo nei casi in cui siano adottate tecniche in grado di garantire la corrispondenza del contenuto dell'originale e della copia.»;
- b)il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, le Linee guida sono definite anche sentito il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.».
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
