Art. 56 — Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
All'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)al comma 2-quater, prima del primo periodo e' inserito il seguente: «L'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID.» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 01.»;
- b)al comma 2-quinquies, primo periodo, le parole «alle imprese» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti privati» e, al secondo periodo, le parole «l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti soggetti»;
- c)i commi 2-septies e 2-octies sono abrogati;
- d)al comma 2-novies le parole «2-octies» sono sostituite dalle seguenti: «2-quater»;
- e)dopo il comma 2-novies e' inserito il seguente: «2-decies. Le pubbliche amministrazioni, in qualita' di fornitori dei servizi, usufruiscono gratuitamente delle verifiche rese disponibili dai gestori di identita' digitali e dai gestori di attributi qualificati.»;
- f)dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, e' stabilita' la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, utilizzano esclusivamente le identita' digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line.».
Testo vigente dal 12 gennaio 2018
