Art. 31 — Funzioni del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti
(( Il personale dei ruoli delle specialita' aeronaviganti, ferme restando le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, assolve alle attivita' aeronautiche, comprese le attivita' necessarie all'organizzazione, alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici del servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere a), b), c), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di agente di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle previste per il ruolo di appartenenza. Il personale dei ruoli dei piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile svolge le attivita' aeronautiche del rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo a quelle finalizzate alla operativita', alla sicurezza, alla qualita', alla manutenzione, al controllo e al funzionamento dei reparti volo e degli aeromobili, anche con riferimento agli assetti in linea di volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature, dei mezzi, degli equipaggiamenti, dei magazzini e degli ambienti in dotazione, verificandone la piena funzionalita', conformando la propria attivita' alle disposizioni ricevute e alle norme vigenti, con particolare riguardo a quelle del settore aeronautico; espleta attivita' di volo e di manutenzione anche ai fini del mantenimento delle licenze e delle abilitazioni possedute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. Il personale del ruolo degli elisoccorritori effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le manovre specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalita' e conformandosi all'uso degli stessi secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle materie attinenti alla specialita' posseduta, anche partecipando a manovre e ad esercitazioni complesse nell'ambito delle attivita' operative del Corpo nazionale, per tutti i contesti emergenziali e di soccorso tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi aerei, che richiedano o meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal personale medesimo; redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 5. Al personale appartenente alle qualifiche di cui all'articolo 30, lettere f), g), h), i), dei commi 2, 3 e 4, possono essere attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai commi 3 e 4, specifiche responsabilita' in considerazione della qualifica e della professionalita' posseduta, anche inerenti alle attivita' tecniche concernenti l'organizzazione, la pianificazione, la gestione, l'operativita', la sicurezza, la qualita', la manutenzione, il controllo e il funzionamento dei reparti volo. Nel rispetto della disciplina di settore, tale personale esercita compiti di coordinamento e supervisione delle attivita' proprie del settore di appartenenza, con autonomia e responsabilita' organizzative, collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espleta funzioni operative; svolge attivita' di studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative nei diversi settori di attivita'; gestisce, coordina e controlla l'attivita' di uno o piu' settori nei quali e' articolata la struttura presso cui presta servizio.)) 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127
12Il D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che gli effetti giuridici ed economici di cui al presente articolo decorrono dalla data del 1° gennaio 2018.
Testo vigente dal 21 novembre 2018
