Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, secondo periodo, i prestatori di servizi con personalita' giuridica stabiliti in Italia hanno l'obbligo di designare uno o piu' stabilimenti designati in Italia, se vi offrono servizi, o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1. I prestatori di servizi con personalita' giuridica non stabiliti nell'Unione che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o piu' rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1. I prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non partecipano agli strumenti indicati nell'articolo 3, comma 1, e che offrono servizi in Italia hanno l'obbligo di nominare uno o piu' rappresentanti legali in Italia o in altro Stato membro in cui offrono servizi e che partecipa a detti strumenti. I prestatori di servizi che sono stabiliti o che offrono servizi in Italia hanno, in ogni caso, l'obbligo di attribuire agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali nominati, i poteri e le risorse necessari per ottemperare alle decisioni e agli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, nonche' per l'esperimento delle procedure di esecuzione ai sensi delle disposizioni vigenti. Gli stabilimenti designati e i rappresentanti legali nominati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 devono rispettivamente essere stabiliti o risiedere in uno Stato membro in cui i prestatori di servizi offrono i loro servizi nonche' cooperare con le autorita' competenti per l'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, in conformita' del quadro giuridico applicabile. I prestatori di servizi adempiono agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3:

  • a)entro il 18 agosto 2026, se alla data del 18 febbraio 2026 offrono servizi dell'Unione;
  • b)entro sei mesi dalla data in cui iniziano ad offrire servizi nell'Unione, se tale data e' successiva al 18 febbraio 2026.

Testo vigente dal 15 gennaio 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;216~art4 · fonte del testo

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