Art. 5
Responsabilita' solidale Salvo che il fatto costituisca reato, i prestatori di servizi di cui all'articolo 4 e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali sono responsabili in solido della violazione degli obblighi loro imposti dalle disposizioni applicabili alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all'articolo 3, comma 1, e non possono addurre a propria giustificazione la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne.
Testo vigente dal 15 gennaio 2026
