Ai fini del presente decreto:

  • a)per «prestatore di servizi» si intende: la persona fisica o giuridica che fornisce una o piu' delle seguenti categorie di servizi, ad eccezione dei servizi finanziari di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio:
  • 1)servizi di comunicazione elettronica quali definiti all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2018/1972;
  • 2)servizi di nomi di dominio internet e di numerazione IP, quali l'assegnazione di indirizzi IP, i servizi di registri di nomi di dominio, di registrar di nomi di dominio e i servizi per la privacy o proxy connessi ai nomi di dominio;
  • 3)altri servizi della societa' dell'informazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535, che: i. consentono ai loro utenti di comunicare fra di loro; o ii. rendono possibile la conservazione o il trattamento di dati per conto degli utenti ai quali e' fornito il servizio, quando la conservazione dei dati e' una componente propria del servizio fornito all'utente;
  • b)per prestatore di servizi «che offre servizi nel territorio di uno Stato membro» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento sostanziale si considera presente quando il prestatore di servizi e' stabilito in tale Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in tale Stato membro o qualora le sue attivita' siano orientate verso tale Stato membro;
  • c)per prestatore di servizi «che offre servizi nell'Unione» si intende: il prestatore di servizi che consente alle persone fisiche o giuridiche in uno Stato membro di usufruire dei servizi elencati alla lettera a), e che ha un collegamento sostanziale, basato su specifici criteri di fatto, con il medesimo Stato membro; tale collegamento si considera presente quando il prestatore di servizi e' stabilito in uno Stato membro o, in mancanza di un tale stabilimento, qualora vi sia un numero considerevole di utenti in uno o piu' Stati membri o qualora le sue attivita' siano orientate verso uno o piu' Stati membri;
  • d)per «stabilimento» si intende: un'entita' che esercita effettivamente un'attivita' economica a tempo indeterminato con un'infrastruttura stabile a partire dalla quale e' svolta l'attivita' di prestazione di servizi o e' gestita l'attivita';
  • e)per «stabilimento designato» si intende: uno stabilimento dotato di personalita' giuridica designato per iscritto da un prestatore di servizi stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorita' competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali;
  • f)per «rappresentante legale» si intende: una persona fisica o giuridica nominata per iscritto da un prestatore di servizi non stabilito in uno Stato membro che partecipa a uno strumento giuridico di cui all'articolo 3, comma 1, ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione di decisioni e ordini emessi dalle autorita' competenti degli Stati membri per acquisire prove nei procedimenti penali.

Testo vigente dal 15 gennaio 2026

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;216~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari